(massima n. 1)
I provvedimenti che modificano esclusivamente le modalitą di esercizio del diritto di visita del minore senza alterare sostanzialmente il regime di affidamento condiviso, la collocazione prioritaria presso uno dei genitori e la durata della permanenza presso il genitore non collocatario non sono reclamabili né suscettibili di ricorso per cassazione, secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.24 c.p.c.