(massima n. 1)
Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimitā dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilitā genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., č applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.