(massima n. 1)
Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilitā genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", č ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchč di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.