(massima n. 1)
Nei giudizi di separazione e divorzio instaurati ai sensi della riforma Cartabia, il provvedimento della Corte d'Appello che definisce il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale sui provvedimenti temporanei e urgenti è, di regola, non ricorribile per cassazione, salvo che concerna i provvedimenti rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 473-bis.24, comma 1, n. 2 c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 164/2024), ossia quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, modificano in modo sostanziale l'affidamento o la collocazione dei minori, ovvero dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione volto, anche indirettamente, a rimettere in discussione il merito dei provvedimenti temporanei non rientranti in tali ipotesi, attraverso la censura della sola statuizione sulle spese fondata sul criterio della soccombenza virtuale.