Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5988 del 17 marzo 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

Nei giudizi di separazione e divorzio instaurati ai sensi della riforma Cartabia, il provvedimento della Corte d'Appello che definisce il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale sui provvedimenti temporanei e urgenti è, di regola, non ricorribile per cassazione, salvo che concerna i provvedimenti rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 473-bis.24, comma 1, n. 2 c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 164/2024), ossia quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, modificano in modo sostanziale l'affidamento o la collocazione dei minori, ovvero dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione volto, anche indirettamente, a rimettere in discussione il merito dei provvedimenti temporanei non rientranti in tali ipotesi, attraverso la censura della sola statuizione sulle spese fondata sul criterio della soccombenza virtuale.

(massima n. 2)

In tema di procedimenti di famiglia, l'ordinanza con cui la Corte d'Appello, investita del reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., dichiari l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'emissione della sentenza definitiva di merito, è ricorribile per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, in quanto avente carattere definitivo. Tuttavia, il ricorso è inammissibile qualora, attraverso la censura di motivazione inesistente o apparente sulla regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, la parte ricorrente miri in realtà a ottenere un riesame nel merito dei provvedimenti temporanei ormai superati dalla decisione finale. Tale impugnazione non può, infatti, eludere l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti interinali che non incidono sulla responsabilità genitoriale o sull'affidamento dei minori, trasformando il sindacato sulla liquidazione delle spese in un'indebita rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

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