(massima n. 1)
L'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c., nel prevedere la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi in sede di reclamo "nei casi di cui al secondo comma", individua quale criterio selettivo non la tipologia del provvedimento temporaneo (adottato all'esito dell'udienza di comparizione o in corso di causa), bensì il contenuto sostanziale delle statuizioni assunte, sicché il sindacato di legittimità è circoscritto ai soli provvedimenti che incidono in modo sostanziale sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sull'affidamento e collocazione dei minori o sull'affidamento a terzi, restando escluse le determinazioni meramente economico-patrimoniali adottate in via interinale.