Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3294 del 14 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti relativi all'affidamento e al collocamento dei figli minori, il giudice non può omettere l'ascolto del minore infra-dodicenne, purché capace di discernimento, quando vi sia espressa richiesta in tal senso, se non con provvedimento specificamente motivato, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., in ordine alla contrarietà all'interesse del minore, alla manifesta superfluità, all'impossibilità fisica o psichica o alla volontà del minore di non essere ascoltato; la mancanza di una tale motivazione integra causa di nullità della decisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.