(massima n. 1)
Nei procedimenti relativi all'affidamento e al collocamento dei figli minori, il giudice non può omettere l'ascolto del minore infra-dodicenne, purché capace di discernimento, quando vi sia espressa richiesta in tal senso, se non con provvedimento specificamente motivato, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., in ordine alla contrarietà all'interesse del minore, alla manifesta superfluità, all'impossibilità fisica o psichica o alla volontà del minore di non essere ascoltato; la mancanza di una tale motivazione integra causa di nullità della decisione.