(massima n. 1)
Nei procedimenti riguardanti i figli minori, l'omesso rinnovo dell'ascolto in grado d'appello non determina nullitā del procedimento quando il minore sia giā stato sentito in primo grado, abbia espresso in quella sede una volontā chiara e attuale sul regime di frequentazione con i genitori e il giudice di secondo grado ritenga, anche implicitamente, superfluo un nuovo ascolto, non emergendo elementi di contrasto con il suo interesse. L'ascolto del minore non č atto istruttorio da reiterare automaticamente in ogni fase o grado del giudizio, ma esercizio di un diritto che il giudice deve garantire, motivando espressamente solo in caso di totale omissione o di specifica richiesta del curatore speciale.