Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30537 del 27 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 9, L. div. (abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, che ha introdotto l'art. 473-bis.2 c.p.c. ma applicabile ratione temporis) i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune, con la precisazione che, in caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi se del caso, anche della polizia tributaria; il potere di disporre indagini sui redditi è un potere senza dubbio discrezionale, il cui mancato esercizio può essere sindacato per vizio di motivazione, ove non venga attivato a fronte di richiesta fondata su fatti concreti e circostanziati, di cui non sia spiegata l'irrilevanza ai fini della decisione.

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