Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23904 del 26 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione, occorre fare riferimento al giorno dell'udienza indicata nella medesima citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullitā della citazione non č sanata quando essi risultino rispettati per effetto dell'avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell'art. 168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.

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