(massima n. 1)
In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una "omologa parziale" dell'accertamento. Pertanto, al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6° della disposizione citata č rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.