(massima n. 1)
Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., la verifica della competenza territoriale può essere compiuta per la prima volta anche nella fase del giudizio di opposizione, sebbene la questione non sia stata rilevata o sollevata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo dello stato di invalidità, e il giudice indicato come competente da quello dell'accertamento può verificare la sussistenza (o meno) della propria competenza, ma non ha il potere di sindacare la tempestività del rilievo della questione di competenza nel primo giudizio svoltosi innanzi all'altro giudice. (Regola competenza)