Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 30828 del 2 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall'INPS pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.

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