(massima n. 1)
L'INPS č l'unico soggetto legittimato passivo nelle controversie ex art. 445-bis c.p.c. relative all'accertamento del requisito sanitario in materia di invaliditā civile, cecitā civile, sordomutismo, handicap e disabilitā. Questa legittimazione deriva dalla normativa che ha attribuito all'INPS le funzioni residuali dello Stato in tali materie, nonché dalla specifica previsione legislativa che richiede la notifica degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali all'INPS.