(massima n. 1)
Il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilitą) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, consentendo al ricorrente di promuovere il ricorso sul merito in forma ordinaria. Tale provvedimento, pur avendo carattere negativo, soddisfa la condizione di procedibilitą di cui all'art. 445-bis c.p.c., rendendo legittima la prosecuzione dell'azione giudiziaria secondo le forme ordinarie.