Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2490 del 2 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti disciplinati dall'art. 445-bis c.p.c., volti all'accertamento dello stato psicofisico utile per il riconoscimento di benefici previdenziali o assistenziali, l'unico soggetto legittimato passivo č l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), anche quando l'accertamento sanitario sia finalizzato a beneficiare di prestazioni la cui erogazione č di competenza di enti diversi dall'INPS.

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