(massima n. 1)
Nei procedimenti disciplinati dall'art. 445-bis c.p.c., volti all'accertamento dello stato psicofisico utile per il riconoscimento di benefici previdenziali o assistenziali, l'unico soggetto legittimato passivo č l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), anche quando l'accertamento sanitario sia finalizzato a beneficiare di prestazioni la cui erogazione č di competenza di enti diversi dall'INPS.