(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., il giudice non è obbligato a procedere alla rinnovazione della perizia disposta in fase sommaria. Tuttavia, deve confutare i rilievi critici avanzati con il ricorso e non può esimersi dal confronto con questi, anche se consistono in un mero dissenso diagnostico. La decisione se procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio resta nella discrezionalità insindacabile del giudice.