(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversitā delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invaliditā, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione č ex se variabile nel tempo, e per i quali puō dunque escludersi la sovrapponibilitā del quadro clinico accertato dai due consulenti.