(massima n. 1)
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non č ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilitą del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilitą per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed č comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilitą di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario gią giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennitą di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).