(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in caso di contestazioni alla c.t.u. ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi altresģ sull'intera res litigiosa senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale peritus peritorum, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessitą di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.