(massima n. 1)
Il decreto di omologa del Tribunale reso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., che conferma le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in assenza di contestazioni delle parti, non č impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risultando piuttosto viziato da una difformitā che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.