Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16192 del 16 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale non può riconoscere prestazioni previdenziali diverse da quelle assistenziali richieste nel ricorso introduttivo; ciò costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c., comportando l'attribuzione di un bene della vita per il quale non è stata avanzata alcuna domanda giudiziale specifica.

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