(massima n. 1)
In sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale non può riconoscere prestazioni previdenziali diverse da quelle assistenziali richieste nel ricorso introduttivo; ciò costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c., comportando l'attribuzione di un bene della vita per il quale non è stata avanzata alcuna domanda giudiziale specifica.