Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19927 del 17 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis cod. proc. civ., non č censurabile l'adesione del giudice del merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in quanto la condivisione del parere delinea il percorso logico della decisione e costituisce un'adeguata motivazione.

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