(massima n. 1)
Nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c., il Giudice dell'opposizione ha l'obbligo di confrontarsi con tutti i motivi di contestazione sollevati dalla parte opponente, incluso il peggioramento delle condizioni cliniche sopravvenuto nel corso del procedimento, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.