(massima n. 1)
Quando, all'esito di un procedimento ATPO ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale accerti, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, un requisito sanitario diverso da quello richiesto dalla ricorrente, ma già accolto dall'Inps in via amministrativa, l'Istituto previdenziale non può essere condannato al pagamento delle spese di lite. In tali casi, deve essere riconosciuto il principio della soccombenza, evitando di imporre alla parte completamente vittoriosa il pagamento delle suddette spese.