(massima n. 1)
Nelle controversie riguardanti invaliditā civile, cecitā civile, sorditā civile, handicap e disabilitā, nonché pensione di inabilitā e assegno di invaliditā ai sensi della L. n. 222 del 1984, la sentenza emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c. deve riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario. Non puō includere la pronuncia di condanna all'erogazione delle prestazioni economiche da parte dell'Inps, essendo tali prestazioni soggette a successivi accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.