Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23985 del 27 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull'accertamento del requisito sanitario, lasciando agli enti amministrativi competenti la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici necessari per la concessione della prestazione assistenziale o previdenziale richiesta. Pertanto, la sentenza emessa in tale procedimento non può contenere una dichiarazione efficace sul diritto alla prestazione economica, che può essere accertata soltanto successivamente attraverso procedimenti separati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.