(massima n. 1)
Nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull'accertamento del requisito sanitario, lasciando agli enti amministrativi competenti la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici necessari per la concessione della prestazione assistenziale o previdenziale richiesta. Pertanto, la sentenza emessa in tale procedimento non può contenere una dichiarazione efficace sul diritto alla prestazione economica, che può essere accertata soltanto successivamente attraverso procedimenti separati.