(massima n. 1)
Il decreto di omologa emesso ex art. 445-bis, co. 5, c.p.c. č impugnabile limitatamente alla statuizione delle spese processuali, essendo definitivitā la decisione in parte qua e incidenti sui diritti patrimoniali delle parti. Non č ammissibile il ricorso straordinario per cassazione con riferimento alle risultanze medico-legali della consulenza tecnica d'ufficio, che formalmente devono essere contestate ai sensi dell'art. 445-bis, co. 6, c.p.c.