(massima n. 1)
In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio precludono l'emissione del decreto di omologa. In tal caso, al giudice dell'opposizione č rimessa la cognizione dell'intera res controversa e non soltanto delle ragioni di contestazione.