(massima n. 1)
La statuizione d'improponibilitą del ricorso per accertamento tecnico preventivo, sebbene non abbia efficacia di giudicato, integra la condizione di procedibilitą di cui all'art. 445-bis, 2° comma, cod. proc. civ., legittimando il ricorrente a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto.