(massima n. 1)
Le contestazioni, anche parziali, alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. precludono l'emissione del decreto di omologa. Pertanto, il giudice adėto con ricorso in opposizione č chiamato a valutare tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non solo i motivi di opposizione.