Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 25592 del 18 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le contestazioni, anche parziali, alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. precludono l'emissione del decreto di omologa. Pertanto, il giudice adėto con ricorso in “opposizione” č chiamato a valutare tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non solo i motivi di opposizione.

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