(massima n. 1)
Qualora il giudice di merito non si attenga alla consolidata giurisprudenza di legittimitą riguardante la legittimazione passiva dell'INPS nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., č giustificata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché provveda anche alla nuova regolamentazione delle spese di lite.