Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26352 del 29 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice di merito non si attenga alla consolidata giurisprudenza di legittimitą riguardante la legittimazione passiva dell'INPS nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., č giustificata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché provveda anche alla nuova regolamentazione delle spese di lite.

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