(massima n. 1)
La parte che, introducendo il giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermitą sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisivitą dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato il ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., siccome fondato su certificazione medica prodotta dal ricorrente senza illustrare come e perché le patologie dedotte dessero luogo ad un aggravamento del quadro gią valutato dal primo c.t.u., tale da integrare il requisito sanitario utile per la prestazione richiesta).