(massima n. 1)
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il giudice č chiamato a verificare esclusivamente il requisito sanitario dell'invaliditā, senza pronunciarsi sul diritto alla prestazione assistenziale, che deve essere oggetto di successivo esame degli ulteriori requisiti socio-economici da parte dell'INPS.