(massima n. 1)
Il procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. č volto esclusivamente all'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere per il riconoscimento dei diritti nelle controversie in materia di invaliditā civile, cecitā, sorditā, handicap, disabilitā, pensione di inabilitā e assegno di invaliditā. Il giudice, in tale contesto, non puō estendere la sua cognizione alla verifica degli ulteriori requisiti contributivi e socio-economici necessari per il riconoscimento della prestazione, che rimane riservata alla fase amministrativa successiva.