(massima n. 1)
In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari).