(massima n. 1)
La pronuncia di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché la relativa statuizione non può avere efficacia dichiarativa circa il diritto alla prestazione medesima, destinato a sopravvenire solo in esito agli ulteriori accertamenti afferenti ai presupposti extrasanitari.