(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il giudice, quale peritus peritorum, può decidere di confutare i rilievi critici avanzati sulla consulenza tecnica d'ufficio senza procedere al rinnovo della consulenza stessa, ferma restando la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio.