(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, č inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.