(massima n. 1)
Nelle controversie relative a prestazioni di invalidità civile, il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. è destinato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario. La pronuncia non può contenere dichiarazioni efficaci sul diritto alla prestazione economica, che deve essere verificato separatamente in relazione agli ulteriori requisiti socio-economici. Pertanto, il Tribunale, in tali procedimenti, non può condannare l'ente previdenziale alla corresponsione della prestazione, ma solo accertare la sussistenza del requisito sanitario.