(massima n. 1)
In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).