Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32622 del 15 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. per il pagamento delle prestazioni all'esito dell'omologa del requisito sanitario č di natura ordinatoria e ha finalitā sollecitatoria, privo di sanzione in caso di inosservanza. La decorrenza del termine postula l'esigibile collaborazione dell'assistito mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.

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