(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in assenza di vizi di legittimità specifici; il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare chiaramente il fatto storico trascurato dalla sentenza impugnata.