(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla consulenza tecnica d'ufficio precludono l'emissione del decreto di omologa. Conseguentemente, al giudice adito a seguito di ricorso č rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non solo sui motivi di opposizione.