(massima n. 1)
È illegittima la condanna del ricorrente vittorioso al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in un procedimento ex art. 445-bis c.p.c., qualora il ricorrente abbia dichiarato di essere esente dalle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Tale esonero dalle spese, comprensive delle spese di CTU, deve essere rispettato anche nelle celebre di ATP, poiché una diversa interpretazione violerebbe indirettamente l'art. 24 Cost.