(massima n. 1)
Nel procedimento sommario per l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa accerta esclusivamente il requisito sanitario e non costituisce giudicato né attribuisce diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. Infatti, il provvedimento conclusivo della fase sommaria concerne solo il requisito sanitario, lasciando alle successive fasi di merito l'esame delle condizioni per la concessione della prestazione.