(massima n. 1)
In tema di controversie assistenziali ex art. 445-bis c.p.c., per l'accertamento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'INPS. La titolaritā passiva del rapporto controverso attiene al merito della pretesa ed č rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.