(massima n. 1)
Il riconoscimento in via amministrativa del diritto preteso nel corso del procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ., non costituisce né una grave né un'eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, poiché l'azione di revisione dei propri atti in autotutela da parte dell'ente previdenziale non è considerata un'ipotesi eccezionale né grave, non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 92 cod. proc. civ.