(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformitā nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimitā - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - č investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.