(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il giudice dell'opposizione ha l'obbligo di confrontarsi con tutte le malattie e certificazioni mediche presentate dalla parte, anche se sopravvenute nel corso del giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. La discrezionalitą del giudice nel decidere se procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica non lo esonera dal dovere di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente.