(massima n. 1)
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non č proponibile la domanda volta all'accertamento dei requisiti sanitari di una prestazione assistenziale diversa da quella oggetto del verbale di revisione impugnato, quando per tale diversa prestazione non sia stata presentata una specifica domanda amministrativa: il relativo ricorso va, pertanto, dichiarato improponibile, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione che abbia riconosciuto tali diverse prestazioni.